Sez. L, Sentenza n. 6789 del 11/12/1982 (Rv. 424425 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA DI PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - COSA GIUDICATA RELATIVA - EFFETTI - ESTENSIONE ALLE MALATTIE ED AGLI ALTRI FATTORI OBIETTIVI E SUBIETTIVI SECONDARI DEDOTTI O DEDUCIBILI - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DEL DIRITTO DA EPOCA PRECEDENTE A QUELLA DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA DI PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - COSA GIUDICATA RELATIVA - EFFETTI - ESTENSIONE ALLE MALATTIE ED AGLI ALTRI FATTORI OBIETTIVI E SUBIETTIVI SECONDARI DEDOTTI O DEDUCIBILI - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DEL DIRITTO DA EPOCA PRECEDENTE A QUELLA DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
Il fatto costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità (e, quindi, la "causa petendi" dell'Azione per conseguirla) consiste nella riduzione della capacità di guadagno, rispetto alla quale le malattie, in uno anche ad altri fattori obiettivi e subiettivi secondari, costituiscono meri "fatti semplici o motivi". In conseguenza il giudicato che si Forma in ordine alla sussistenza o insussistenza di tale riduzione investe tutti i fatti dedotti o che si sarebbero potuti dedurre e preclude la successiva declaratoria del diritto alla pensione d'Invalidità da epoca precedente a quella della sentenza passata in giudicato, quale che siano le malattie poste, nell'una e nell'altra pronuncia, a fondamento dell'unica "causa petendi" dedotta in entrambi i giudizi. (V 6602/81, mass n 417455; (Conf 3624/81, mass n 414237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)