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Sez. 1, Sentenza n. 33921 del 07/07/2015 Cc. (dep. 03/08/2015) Rv. 264893 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della continuazione in relazione a reati estinti - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264893-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod.proc.pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)