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Sez. L, Sentenza n. 26239 del 02/12/2005 (Rv. 585290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Rappresentatività ex art.19 dello Statuto dei lavoratori - Criterio legale di selezione - Contenuto - Partecipazione attiva al processo di formazione del contratto normativo - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE

Ai fini della rappresentatività ex art.19 dello Statuto dei lavoratori, nella versione successiva al referendum abrogativo, il criterio legale di selezione equivale alla capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale, ditalché la sottoscrizione di un testo, negoziato e approvato da altre parti contrattuali, non solo non indica tale capacità, ma costituisce significativo indizio contrario, rilevando, invece, la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva (v. Corte cost. n.30 del 1990 e n. 244 del 1996) (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere antisindacale nel comportamento datoriale consistito nel non riconoscere la r.s.a costituita presso la società).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)