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Sez. L, Sentenza n. 18660 del 23/09/2005 (Rv. 583181 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Accertamento della natura del rapporto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583181-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione. (Nella specie, relativa al rapporto tra una giornalista ed una società editrice che le aveva conferito incarico di redattore professionista, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, l'insussistenza del vincolo di subordinazione soprattutto sulla base della mancanza dell'elemento della soggezione della giornalista al potere direttivo del datore di lavoro, la quale si poteva esprimere sostanzialmente nell'obbligo costante di essere disponibile quotidianamente per le esigenze del giornale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)