Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004 (Rv. 572011 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Accertamento della natura del rapporto - Criteri - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione. (Nella specie, relativa al rapporto intercorso tra un giornalista italiano e un editore greco che gli aveva conferito stabile incarico di corrispondente da Roma di un quotidiano, con retribuzione fissa mensile e accollo delle spese, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato gli estremi della subordinazione rilevando che, in conformità a dette pattuizioni, di fatto vi erano stati continuità delle prestazioni, quasi quotidiani contatti telefonici e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, desumibile dall'affidamento del datore di lavoro sulla disponibilità permanente del lavoratore, senza che avessero rilievo l'autonomia goduta dal giornalista e la sua collaborazione con altri quotidiani e riviste).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 art. 1 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)