Sez. 1, Sentenza n. 829 del 07/02/1996 Cc. (dep. 04/03/1996) Rv. 204072 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Declaratoria di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza - Motivata in base al rigetto di precedente istanza per ottenere altro beneficio penitenziario - Legittimità - Esclusione.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere
È illegittima la declaratoria di inammissibilità "de plano", da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, di istanza di ammissione al regime di semilibertà presentata da condannato in stato di libertà, allorché la motivazione di essa si basi sul rigetto di precedente istanza di affidamento in prova al servizio sociale e sul ritenuto intento del condannato, desunto dalla presentazione in tempi successivi di istanze differenziate, di sottrarsi all'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)