Sez. 1, Sentenza n. 6260 del 16/07/1987 (Rv. 454546 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - MOTIVI DETERMINANTI LA SEPARAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - MOTIVI DETERMINANTI LA SEPARAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA.*
La separazione di fatto, anche ai fini dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, può discendere dall'allontanamento fisico di uno dei coniugi, indipendentemente dai motivi che lo abbiano originato (lavoro, cura, studio, ecc.), quando si traduca in un volontario dissolvimento del consorzio familiare, venendo meno un "minimum" di organizzazione domestica, vivificata da "affectio coniugalis". (V 7025/83, mass n 431660; (V 2223/82, mass n 420091).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)