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Sez. 1, Sentenza n. 7025 del 24/11/1983 (Rv. 431660 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431660-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della pronuncia del divorzio, si ha separazione di fatto quando fra i coniugi si venga a stabilire una situazione di vita in cui, dal punto di vista oggettivo, difetti il consortium vitae e cioè quel minimo di organizzazione domestica comune, di disponibilità al reciproco aiuto personale, e, normalmente, ai rapporti sessuali; nonché, dal punto di vista soggettivo, vi sia, per Mancanza di affectio coniugalis, il proposito di non ristabilire la convivenza stessa. A tal fine è sufficiente anche la volontà di uno solo dei coniugi, purché portata a conoscenza dell'altro ovvero, se ciò risulti obiettivamente impossibile, evidenziata in un comportamento non equivoco, che renda palese la rottura del consorzio familiare. (V 2223/82, mass n 420091; (Conf 5874/81, mass n 416614; (Conf 554/80, mass n 403943; (Conf 5112/78, mass n 394862).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)