Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 14/04/1982 (Rv. 420091 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - LONTANANZA DEI CONIUGI DERIVANTE DA FATTO INVOLONTARIO - SEPARAZIONE DI FATTO - DECORRENZA - FATTISPECIE (RICOVERO DI UNO DEI CONIUGI IN SANATORIO).*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - LONTANANZA DEI CONIUGI DERIVANTE DA FATTO INVOLONTARIO - SEPARAZIONE DI FATTO - DECORRENZA - FATTISPECIE (RICOVERO DI UNO DEI CONIUGI IN SANATORIO).*
Quando la lontananza fisica dei coniugi abbia avuto origine da fatti involontari (lavoro, studio, salute), la separazione di fatto può ritenersi iniziata soltanto dal momento in cui il difetto di convivenza diventa volontario e l'altro coniuge - se tale intenzione sia limitata ad uno solo di essi - sia divenuto consapevole di detta situazione, salvo che questa consapevolezza risulti obiettivamente impossibile. (nella specie, la separazione era iniziata a seguito del ricovero durato sette anni di uno dei coniugi in un sanatorio, ma era proseguita per altri venti anni dopo che l'originario motivo della lontananza era venuto meno). (V 5703/80, mass 409545; (V 5112/78, mass n 394862; (V 4567/77, mass n 388176; (V 4519/77, mass n 388124).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)