Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 10/04/2000 Cc. (dep. 29/05/2000) Rv. 216982 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincolo ambientale - Zone escluse - Momento di individuazione - Entrata in vigore della legge 431 del 1985 - Piani pluriennali di attuazione - Intervenuti successivamente - Operatività della deroga al vincolo - Limiti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il legislatore, introducendo con la legge 431 del 1985, un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha tuttavia contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il suddetto vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione; atteso il riferimento ad una possibilità edificatoria già programmata, non è però possibile la non operatività del vincolo in relazione ai P.P.A. che, successivamente intervenuti, non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione dei programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata l. n. 431.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)