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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24489 del 17/10/2017 (Rv. 645801 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE | Comunione ordinaria - Affitto di fondo rustico per quindici anni, "ex lege" n. 203 del 1982 - Deliberazione a maggioranza - Esclusione - Unanimità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645801-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE

In tema di comunione, la delibera che abbia ad oggetto la stipula (al limite anche in forma orale) di un contratto di affitto di fondo rustico per la durata minima di quindici anni, prescritta dalla l. n. 203 del 1982, va assunta all'unanimità, ex art. 1108, comma 3, c.c., non derogando la richiamata normativa speciale alla previsione codicistica dettata per deliberazioni che concernono le locazioni ultranovennali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1350, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)