Sez. 3, Sentenza n. 19260 del 24/09/2004 (Rv. 581221 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI | Prova della cessione - Onere del cessionario - Sussistenza - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI
Sul cessionario che agisce per ottenere l'adempimento del debitore ceduto incombe l'onere di provare la cessione del credito a meno che il debitore con il suo comportamento processuale non ammetta implicitamente l'esistenza della cessione; in tale ultima ipotesi, il giudice dovrà ritenere accertata la cessione in base al principio della non contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)