Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 23/07/2004 (Rv. 575668 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dalla parte a fondamento della sua pretesa - Ritenuta pacificità degli stessi - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva accordato la rivalutazione monetaria del credito sul presupposto che la qualità di imprenditore dell'attore risultasse provata dal fatto che controparte aveva agito contro di lui per violazione concorrenziale ex art. 2598 cod.civ., attribuibile solo a un imprenditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)