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Sez. 6, Sentenza n. 4915 del 02/04/1997 Ud. (dep. 27/05/1997) Rv. 208140 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale - Ipotesi di reato autonomo - Sussistenza - Circostanza aggravante del millantato credito descritto dal primo comma dell'art. 346 cod. pen. - Esclusione - Necessità, nell'ipotesi del secondo comma, della millanteria del credito o della mediazione presso il pubblico ufficiale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208140-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen., che costituisce fattispecie autonoma e non ipotesi aggravata rispetto a quella prevista nel primo, non è necessaria né la millanteria né una generica mediazione. L'agente infatti non pone ad oggetto della propria pattuizione il proprio intervento, né richiede un compenso per sè, ma adduce come causa della controprestazione il "dover comprare il favore del pubblico ufficiale" ovvero "il doverlo remunerare". A fronte di tale condotta sono possibili due sole alternative: o il soggetto si appropria delle somme, ed in questo caso deve rispondere del reato di cui all'art. 346 comma 2 cod. pen., o veramente corrompe o tenta di corrompere il funzionario, ed in questo caso dovrà rispondere del reato di corruzione. Quando non vi siano elementi che dimostrino quest'ultima ipotesi, residua la prima, senza che assuma rilevanza né la millanteria del credito né l'eventuale assunta mediazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)