Sez. 6, Sentenza n. 17642 del 19/02/2003 Ud. (dep. 14/04/2003) Rv. 227138 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Differenze con il reato di truffa - Condotta: millanteria, generica mediazione - Esclusione - Oggetto della tutela penalistica: offesa al prestigio della pubblica amministrazione - Parte offesa: pubblica amministrazione - Soggetto danneggiato: colui che abbia versato somme di denaro al millantatore.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)