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Sez. 6, Sentenza n. 11446 del 10/05/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200940 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito | Ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen. - Reato autonomo - Necessità che l'agente utilizzi per il conseguimento del profitto il pretesto della successiva dazione della somma ad un pubblico ufficiale - Tentativo di corruzione - Differenza - Riflessi sul concorrente nel reato - Responsabilità a titolo di dolo alternativo - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200940-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito

In tema di millantato credito, l'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 346 costituisce una figura di reato autonomo rispetto a quella del primo comma. Se l'agente si fa consegnare la somma con l'intenzione effettiva di corrompere il pubblico funzionario, quando la corruzione non abbia luogo o inizio, la condotta non è punibile. Parimenti, in caso di contestazione del reato a più persone in concorso tra loro, quando si accerta che uno di essi riceva una somma di denaro nella reale convinzione che la stessa sia destinata effettivamente a corrompere un pubblico funzionario ignorando l'intenzione millantatoria del correo, non risponderà di concorso in quest'ultimo reato. Per il concorrente ignaro non si versa in ipotesi di dolo alternativo perché questi si è prospettato il solo evento della corruzione e ad esso aveva inteso apportare il proprio contributo causale. Il dolo alternativo infatti è configurabile non quando vi sia indifferenza del soggetto agente di fronte al possibile verificarsi di due o più eventi, ma quando quelli alternativamente previsti siano entrambi voluti e la indifferenza riguardi soltanto la verificazione di uno di essi sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato l'agente deve prevederli entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)