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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022 (Rv. 665160 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Appalto - Conclusione delle opere - Domanda di risoluzione da parte dell'appaltatore - Compatibilità - Effetto retroattivo - Prezzo delle opere già eseguite - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665160-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)