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Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006 Ud. (dep. 02/03/2006) Rv. 233029 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Reato derubricato suscettibile di oblazione - Ammissione all'oblazione - Necessità che l'imputato abbia formulato istanza in via cautelativa - Omessa pronuncia sull'istanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233029-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)