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Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 19/11/1979 Ud. (dep. 04/02/1980) Rv. 144202 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IVA - EVASIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA PER L'IMPORTAZIONE - COSTITUISCE REATO - DISPOSIZIONI DI RINVIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144202-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - IVA - EVASIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA PER L'IMPORTAZIONE - COSTITUISCE REATO - DISPOSIZIONI DI RINVIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.*

L'evasione dell'IVA all'importazione costituisce reato. Cio per il riferimento - per espresso dettato legislativo (art 1, comma secondo) - alle Disposizioni contenute nel titolo quinto DPR 26 ottobre 1972, n 633: in particolare alla disciplina dettata dagli artt 67 e 70. Il primo indica le operazioni che costituiscono importazione, mentre il secondo dispone che si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le Disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Da cio si desume che: a) il rinvio alle Disposizioni doganali non comporta che l'IVA all'importazione costituisca un diritto di confine; b) sono recepite nel DPR n 633 del 1972, per effetto dello art 70, secondo comma, le norme doganali concernenti i diritti di confine e le sanzioni comminate per le relative violazioni; C) di evasione dell'IVA all'importazione costituisce un illecito penalmente sanzionato (con la multa).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 92, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 94 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 97 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 133, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 148 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)