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Sez. 3, Sentenza n. 7900 del 06/07/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160434 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - I.V.A. - EVASIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA PER L'IMPORTAZIONE - REATO - SUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - DISPOSIZIONI DI RINVIO - FATTISPECIE: CONTRABBANDO DI TABACCHI ESTERI LAVORATI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160434-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - I.V.A. - EVASIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA PER L'IMPORTAZIONE - REATO - SUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - DISPOSIZIONI DI RINVIO - FATTISPECIE: CONTRABBANDO DI TABACCHI ESTERI LAVORATI.*

L'evasione dell'i.V.A. All'importazione costituisce reato. Ciò per il riferimento - per espresso dettato legislativo (art. 1, comma secondo) - alle Disposizioni contenute nel titolo quinto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: in particolare alla disciplina dettata dagli artt. 67 e 70. Il primo indica le operazioni che costituiscono importazione, mentre il secondo dispone che si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le Disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Da ciò si desume che: a) il rinvio alle Disposizioni doganali non comporta che l'i.V.A. All'importazione costituisca un diritto di confine; b) sono recepite nel d.P.R. n. 633 del 1972, per effetto dell'art. 70, secondo comma, le norme doganali concernenti i diritti di confine e le sanzioni comminate per le relative violazioni; C) l'evasione dell'i.V.A. All'importazione costituisce un illecito penalmente sanzionato (con la multa). (fattispecie relativa a delitto di contrabbando di tabacchi esteri lavorati). (V mass n 154957; (V mass n 158903; (Conf mass n 144202; (Conf mass n 153285; (Conf mass n 159548).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)