Sez. U - , Ordinanza n. 1415 del 19/01/2018 (Rv. 647008 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Domanda della P.A. di pagamento dei corrispettivi percepiti - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme percepite dal pubblico dipendente nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l'inserimento, nell'art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, del comma 7 bis, attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal comma 7 cit., che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'ente strumentale Croce Rossa Italiana nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare promosso dal dipendente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 42 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)