Sez. 1, Sentenza n. 1445 del 01/03/1984 (Rv. 433545 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER CAUSE CONSIDERATE NELL'ORDINAMENTO CANONICO - PER LO STATO DI "AMENTIA" DI UNO DEGLI SPOSI - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DI TALE NULLITÀ - ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - DICHIARAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER CAUSE CONSIDERATE NELL'ORDINAMENTO CANONICO - PER LO STATO DI "AMENTIA" DI UNO DEGLI SPOSI - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DI TALE NULLITÀ - ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - DICHIARAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario non ha portata impeditiva una sia pur rilevante differente disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statuale e canonico, in quanto tale differenza trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra stato e Chiesa cattolica. Pertanto, la sentenza di nullità di un matrimonio canonico pronunziata per lo stato di amentia di uno degli sposi al momento della celebrazione, anche se ad esso non corrisponda uno stato di interdizione civile, bensì di inabilitazione, può essere dichiarata esecutiva nell'ordinamento italiano, tale nullità non ponendosi in contrasto con alcuno dei principi dell'ordine pubblico, in quanto il rispetto delle norme di ordine pubblico da considerare in ogni caso inderogabile riguarda soltanto i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. (V 5026/82, mass n 422952; (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)