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Sez. 5, Sentenza n. 4366 del 23/02/2011 (Rv. 616722 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di azienda - Plusvalenza - Momento di stipula del contratto - Riferimento - Necessità - Vicende successive degli obblighi contrattuali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616722-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali od all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo, ovvero di un negozio di risoluzione del precedente contratto per mutuo dissenso, quest'ultimo essendo, per giunta, inopponibile, ai sensi dell'art. 1372, secondo comma, cod. civ., ai terzi e, quindi, anche all'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)