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Sez. 5, Sentenza n. 2807 del 26/02/2002 (Rv. 552563 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di azienda - Plusvalenza da avviamento commerciale - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552563-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Nella cessione di azienda, ai fini della configurazione di una plusvalenza da avviamento commerciale (ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 917 del 1986), deve farsi riferimento alla natura intrinseca ed alla configurazione giuridica dell'atto che ha operato il trasferimento del bene (prescindendo dal contenuto di clausole o dichiarazioni, inserite per finalità dell'atto stesso e comunque incoerenti rispetto agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso) ed al fatto che la stessa cessione risulta realizzata e tassabile, in presenza di negozio oneroso. Deve invece ritenersi insussistente nel caso di trasferimento "mortis causa" o per atto gratuito a familiari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)