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Sez. U, Ordinanza n. 15389 del 03/06/2024 (Rv. 671519-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità - Effetti della deroga - Esclusività del foro straniero - Condizioni - Fattispecie
Stato
decisa il 2024-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671519-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Al convenuto residente o domiciliato in Italia è consentita la contestazione della giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, purché questa risulti per iscritto e la causa non verta in materia di diritti indisponibili;

a tali condizioni, l'effetto "negativo" della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale di Dubai, a fronte dell'eccezione sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società italiana, sulla scorta di un contratto scritto di agenzia concluso con una contraente avente sede negli Emirati Arabi).

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)