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Sez. U - , Ordinanza n. 12585 del 10/05/2019 (Rv. 653932 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia relativa a diritti indisponibili – Clausola di deroga della giurisdizione – Validità – Art. 4, comma 2, l. n. 218 del 1995 – Inoperatività – Regolamento UE n. 1215 del 2012 – Prevalenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653932-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, è valida anche nel caso in cui riguardi una controversia relativa a diritti indisponibili, non potendo prevalere sulla disciplina di fonte comunitaria l'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, il quale, nel prevedere un'ipotesi di inderogabilità convenzionale non contemplata dalla prima, ne pregiudica "in parte qua" l'applicazione, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai "considerando" 4 e 6 del citato regolamento.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)