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Sez. U - , Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 (Rv. 651441 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651441-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)