Sez. U, Sentenza n. 740 del 03/02/1979 (Rv. 396914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO NON EFFICACE ERGA OMNES - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI; PREMIO AZIENDALE; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO NON EFFICACE ERGA OMNES - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI; PREMIO AZIENDALE; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, e insindacabile in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica negoziale, e sorretta da motivazione esauriente e priva di vizi logici o giuridici. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la statuizione con la quale i giudici del merito avevano affermato dovuto anche sulla tredicesima mensilita il premio aziendale previsto dall'art 161 del CCNL del 21 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali). (V 1540/78, mass n 390916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 21/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)