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Sez. 4, Sentenza n. 827 del 21/11/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271750 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Appello - Rinuncia a tutti i motivi con esclusione di quelli riguardanti la determinazione della pena - Ambito di applicazione - Motivi riguardanti circostanze che condizionano il trattamento sanzionatorio - Estensione della rinuncia - Configurabilità - Fattispeci.
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271750-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)