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Sez. 3, Sentenza n. 50750 del 15/06/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268385 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Appello - Rinuncia a tutti i motivi tranne quelli relativi alla riduzione della pena, alle attenuanti generiche, al bilanciamento delle circostanze - Ambito di applicazione - Rinuncia ai motivi riguardanti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268385-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti. (Fattispecie di delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha escluso che i punti della decisione relativi alla diversa qualificazione dell'associazione o alla sussistenza delle circostanze di cui ai commi terzo e quarto della disposizione citata e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)