Sez. L, Sentenza n. 6081 del 17/06/1999 (Rv. 527651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Rinuncia alla tutela giurisdizionale per effetto della scelta degli arbitri - Efficacia - Sopravvenienza di un lodo valido - Necessità - Impossibilità di una decisione arbitrale - Facoltà di adire il giudice - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In relazione all'arbitrato previsto dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in materia di sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore, la rinuncia alla tutela giurisdizionale per effetto della scelta degli arbitri deve qualificarsi come condizionata alla sopravvenienza di un lodo valido, cosicché quando, per qualsiasi ragione, il patto compromissorio abbia esaurito la sua efficacia per l'impossibilità di far regolare dagli arbitri tale rapporto, risorge per le parti la facoltà di sottoporre al giudice le questioni già deferite ad arbitri. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto l'improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro sulla base della considerazione che il mancato compimento del procedimento arbitrale era imputabile al medesimo, che non aveva provveduto alla sostituzione del suo arbitro; la S.C., nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato che la decisione del ricorso per cassazione non coinvolgeva la questione di merito relativa alla configurabilità di una inefficacia della sanzione per il comportamento tenuto dal datore di lavoro rispetto al procedimento arbitrale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)