diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4245 del 07/04/1992 (Rv. 476649 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Applicazione - Controversia - Devoluzione al collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 statuto lavoratori - Rinuncia alla tutela giurisdizionale - Configurabilità - Condizione - Sopravvenienza di un lodo valido - Mancanza per impossibilità di far regolare il rapporto dagli arbitri - Facoltà di sottoporre al giudice la questione controversa - Ripristino - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476649-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

La rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, conseguente alla devoluzione della controversia in tema di applicazione di sanzione disciplinare al collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, è risolutivamente condizionata alla sopravvenienza di un lodo valido, sicché quando per qualsiasi ragione il patto compromissorio abbia esaurito la sua efficacia per l'impossibilità di far regolare dagli arbitri il rapporto controverso - come nell'ipotesi in cui il rappresentante designato dal datore di lavoro in seno al collegio comunichi la rinuncia al procedimento arbitrale - risorge per le parti la facoltà di sottoporre al giudice la questione controversa, senza che dall'inadempimento del patto compromissorio imputabile ad una parte possa conseguire per la stessa la preclusione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito. (Nella specie, è stata cassata la statuizione dei giudici di merito relativa alla improcedibilità dell'azione disciplinare, promossa dallo stesso datore di lavoro al quale era imputabile il mancato compimento del procedimento arbitrale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)