Sez. 3, Sentenza n. 2204 del 29/03/1985 (Rv. 440083 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - INTERNAZIONALE - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEL VETTORE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA - COLPA GRAVE - SUFFICIENZA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - INTERNAZIONALE - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEL VETTORE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA - COLPA GRAVE - SUFFICIENZA.*
In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello stato del giudice adito, equivalente al dolo. Conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta convenzione) nel caso in cui, per il vettore o per i suoi dipendenti o preposti, sia rimasta accertata una colpa grave, cioè una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza. (Conf 5269/80, mass n 409109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 29, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)