Sez. 3, Sentenza n. 24765 del 07/10/2008 (Rv. 604938 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Colpa grave del vettore nella consegna delle merci - Conseguenze - Limitazione di responsabilità ex art. 29 della Convenzione di Ginevra per il trasporto internazionale su strada - Applicabilità - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Nel trasporto di cose incorre in colpa grave il vettore il quale consegni la merce a persona non qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione, ed all'interno di locali non sicuramente riconducibili al destinatario stesso. In tale ipotesi, pertanto, ove la merce non pervenga effettivamente al legittimo destinatario, non trova applicazione la speciale limitazione di responsabilità prevista per il trasporto internazionale di merci su strada dall'art. 29 della Convenzione di Ginevra del 12 maggio 1956 (resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960 n. 1621), secondo il quale il vettore è illimitatamente responsabile se la legge dello Stato del giudice adito equipara "quoad effectum" la colpa grave al dolo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1960 num. 1621, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1696
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)