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Sez. 3, Sentenza n. 5269 del 16/09/1980 (Rv. 409109 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE - TRASPORTI MARITTIMI E TRASPORTI AEREI - RESPONSABILITA ILLIMITATA DEL VETTORE - CONDIZIONI EX CONVENZIONI DI BRUXELLES E DI VARSAVIA - APPLICABILITA A TRASPORTI DI NATURA DIVERSA - ESCLUSIONE - TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL VETTORE - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI GINEVRA - COLPA GRAVE DEL VETTORE - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409109-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE - TRASPORTI MARITTIMI E TRASPORTI AEREI - RESPONSABILITA ILLIMITATA DEL VETTORE - CONDIZIONI EX CONVENZIONI DI BRUXELLES E DI VARSAVIA - APPLICABILITA A TRASPORTI DI NATURA DIVERSA - ESCLUSIONE - TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL VETTORE - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI GINEVRA - COLPA GRAVE DEL VETTORE - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*

Le convenzioni internazionali di Bruxelles del 25 agosto 1924 (modificata il 23 febbraio 1968) e di Varsavia del 12 ottobre 1929 (modificata dal protocollo dell'Aja del 28 ottobre 1955), rispettivamente in materia di trasporti marittimi e di trasporti aerei, che richiedono, per la sussistenza della responsabilita illimitata del vettore, che l'Azione o l'omissione a questo addebitabile sia stata compiuta temerairement et avec conscience qù un dommage resultera probablement, e sia, quindi, caratterizzata da un elemento soggettivo corrispondente nel nostro ordinamento alla colpa con previsione dell'evento, non possono - in assenza di un rinvio formale o recettizio - trovare applicazione per trasporti di natura diversa, come i trasporti su strada. Al riguardo di questi ultimi, per contro, la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 in materia di trasporti internazionali su strada (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n 1621) richiede, allo stesso precisato fine che la colpa del vettore sia considerata d'apres la loi de la jurisdiction saisie, come equivalente au dol. Conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilita contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo delle conseguenze giuridiche proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilita contrattuale del vettore (ai sensi dell'art 29 di detta convenzione) nel caso in cui per il vettore o per i suoi dipendenti o preposti sia rimasta accertata una colpa grave, cioe una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza. (V 2932/78, mass n 392357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 29, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)