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Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 23/12/1992 (Rv. 480097 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Sentenza di omologazione - In genere | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Titolo esecutivo - Sentenza di omologazione - Ammissibilità - Provvedimenti integrativi ed attuativi del giudice delegato - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480097-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Sentenza di omologazione - In genere

Nel caso in cui la sentenza di omologazione del concordato disponga la vendita di tutti i beni inventariati all'assuntore, rimettendo al giudice delegato di adottare eventuali provvedimenti di esecuzione, il trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore trova il suo titolo, diretto ed immediato, esclusivamente nella sentenza di omologazione, rispetto alla quale eventuali successivi provvedimenti integrativi o attuativi del giudice delegato - ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti necessaria per la trascrizione - si pongono come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti ed anzi dovuti dal giudice delegato medesimo nell'esercizio del potere-dovere di sorvegliare sull'esecuzione del concordato, che permane finché questo non abbia avuto integrale attuazione, anche dopo l'adozione del decreto di cui all'art. 136, secondo comma, legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)