Sez. 5, Sentenza n. 18525 del 10/08/2010 (Rv. 615224 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Contratto preliminare - Trasferimento con sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Individuazione del valore dell'immobile - Momento dell'effettivo trasferimento - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, poiché nel contratto preliminare di compravendita l'effetto traslativo è determinato soltanto dal contratto definitivo, e, nel caso di esecuzione forzata dell'obbligo di concludere il contratto, dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ., deve aversi riguardo a quest'ultimo momento ai fini dell'individuazione del valore dell'immobile. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio che aveva determinato il valore dell'immobile con riguardo al momento del trasferimento realizzatosi ex art. 2932 cod. civ., considerando anche le costruzioni insistenti sul terreno a tale momento, sebbene il contribuente avesse asserito di averle realizzate dopo la stipula del preliminare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)