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Sez. 2, Sentenza n. 4522 del 21/02/2008 (Rv. 602200 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Contratto preliminare di compravendita - Sopravvenienza della legge n. 47 del 1985 in tema di lottizzazione abusiva - Conseguenze - Nullità del contratto preliminare - Esclusione - Impossibilità di concludere il definitivo e preclusione della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602200-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Poichè nel caso di contratto preliminare di compravendita l'effetto traslativo è determinato soltanto dal contratto definitivo, sicchè la ricorrenza dei requisiti di forma e sostanza necessari ai fini della validità del contratto traslativo non possono che fare riferimento alla legge vigente al momento della stipula di questo, la sopravvenienza, rispetto al momento di formazione del preliminare, della disposizione di cui all'art. 18, secondo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47, con cui il legislatore aveva allora sancito il divieto di lottizzazione abusiva, opera non come causa di nullità del contratto preliminare bensì come impossibilità oggettiva di concludere il contratto definitivo, e precludendo la stipulazione di questo, è ugualmente di impedimento all'emissione della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., che allo stesso si sostituisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136 com. 2 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)