Sez. 5, Sentenza n. 24807 del 21/11/2014 (Rv. 633273 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Contratto preliminare avente ad oggetto un terreno - Immobile costruito nelle more tra il preliminare ed il definitivo - Trasferimento all'acquirente anche dell'immobile - Fondamento - Conseguente rilevanza dell'immobile ai fini della determinazione dell'imposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE
In caso di preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno, seguito dalla costruzione di un immobile da parte del promissario acquirente, la sentenza ex art. 2932 cod. civ. estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., anche all'opera, sicché, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, il valore del bene va determinato in modo comprensivo di quello del terreno e della costruzione, attesa la presunzione di trasferimento all'acquirente dell'immobile anche delle relative accessioni, ai sensi dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)