Sez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. (dep. 05/06/2025) Rv. 288235-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Pene accessorie ex art. 317-bis cod. pen. - Previste come temporanee "ratione temporis" - Applicate in perpetuo - Illegalità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 ter, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. M CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)