Sez. 5 - , Sentenza n. 11940 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278806 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena - Pena concordata inferiore ad anni cinque di reclusione - Sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea - Obbligo del giudice - Mancata richiesta nell'accordo delle parti - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)