Sez. L, Sentenza n. 21538 del 12/08/2008 (Rv. 604346 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Art. 1218 cod. civ. - Applicabilità al licenziamento - Assenza di colpa del datore di lavoro nel disporre il licenziamento - Incidenza sulla illegittimità del recesso - Esclusione - Incidenza sulla eventuale domanda di risarcimento danni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
L'art. 1218 cod. civ. è applicabile anche al licenziamento, ed il risarcimento al creditore - il lavoratore licenziato - non è dovuto se il debitore - il datore di lavoro intimante - dimostra che il proprio inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che il difetto di colpa del datore di lavoro nel determinarsi al licenziamento, derivante dalle giustificazioni, erronee o fuorvianti, fornite dal lavoratore in relazione alla propria condotta in sede di procedimento disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento, ove questo non risulti sorretto da giusta causa o giustificato motivo, all'esito degli accertamenti effettuati nel giudizio di impugnazione del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo, per la parte eccedente la misura minima garantita, consentendone la liquidazione in misura inferiore rispetto alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento senza tuttavia indicare quali fossero stati i presunti comportamenti del lavoratore tesi ad indurre in errore il datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)