Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 24/02/2000 (Rv. 534362 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Per pregiudizialità - Limiti - Pendenza dei giudizi davanti allo stesso Tribunale e conseguente possibilità della loro riunione e decisione congiunta - Esclusione della sospensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorché sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente, come nel caso in cui i due giudizi siano pendenti davanti allo stesso tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)