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Sez. 3, Ordinanza n. 1653 del 27/01/2005 (Rv. 578737 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Per pregiudizialità - Limiti - Processo simultaneo - Possibilità - Conseguenze - Esclusione della sospensione - Fattispecie relativa alla pendenza dei giudizi davanti allo stesso tribunale.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578737-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorchè sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 34, 40, 274 cod. proc. civ., atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento delle decisioni. (Nella specie, la Corte Cass. ha annullato il provvedimento con cui, pendendo innanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale due controversi, l'una di opposizione ad intervento in una procedura esecutiva e l'altra di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per lo stesso credito, il giudice della causa di opposizione all'esecuzione aveva sospeso il processo pendente innanzi a sè).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)