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Sez. 3, Sentenza n. 9191 del 15/09/1997 (Rv. 508040 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Accertamento della questione pregiudiziale con autorità di giudicato - Necessità - Fattispecie in tema di rapporto fra controversia per il rilascio di un fondo rustico e controversia riguardante le prelazione agraria in riferimento al medesimo fondo.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508040-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria per pregiudizialità può ammettersi, in base alla nuova formulazione dell'art. 295 cod. proc. civ. quando, ricorrendo l'ipotesi normativa prevista dall'art. 34 stesso codice, e cioè essendo necessario per legge o per esplicita domanda di una delle parti decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di altro giudice, non sia possibile per ragioni di competenza o di rito realizzare il "simultaneus processus" né davanti al giudice della causa pregiudiziale né davanti a quello della causa dipendente. Pertanto rispetto alla controversia promossa dal concedente nei confronti dell'affittuario per il rilascio di un fondo rustico, ha carattere pregiudiziale, la causa, fra le stesse parti, concernente l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del fondo da parte dell'affittuario, per effetto della prelazione da questi esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)