Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013 (Rv. 628418 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza - Elemento costitutivo della fattispecie - Esclusione - Conoscenza dello stesso - Rilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza dello stato di insolvenza del fallito al momento in cui abbia compiuto l'atto poi con essa impugnato non costituisce requisito autonomo di quest'ultima, ma รจ ricompreso in quello soggettivo della conoscenza, nell'altra parte, dei segni esteriori attraverso cui quello stato si manifesta, di cui segue, pertanto, il relativo regime di allegazione e prova.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)