Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 19/08/1971 (Rv. 353632 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*
Si ha opposizione agli Atti esecutivi, e non gia opposizione all'esecuzione, quando si deduca un vizio sostanziale di un singolo atto preliminare al processo esecutivo o di un singolo atto del processo esecutivo. (nella specie, l'opponente aveva dedotto che il prezzo base dell'incanto, stabilito nell'ordinanza di vendita, era inferiore a quello risultante dall'applicazione di una sopravvenuta legge regionale, la quale comportava la natura edificatoria, e non agricola, dei terreni da subastare). (V 1696'66, mass n 323320' 886'65' 102'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)