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Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 19/08/1971 (Rv. 353632 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1971-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353632-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*

Si ha opposizione agli Atti esecutivi, e non gia opposizione all'esecuzione, quando si deduca un vizio sostanziale di un singolo atto preliminare al processo esecutivo o di un singolo atto del processo esecutivo. (nella specie, l'opponente aveva dedotto che il prezzo base dell'incanto, stabilito nell'ordinanza di vendita, era inferiore a quello risultante dall'applicazione di una sopravvenuta legge regionale, la quale comportava la natura edificatoria, e non agricola, dei terreni da subastare). (V 1696'66, mass n 323320' 886'65' 102'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)