Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 30/06/1966 (Rv. 323320 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - IRREGOLARITA DEL PRECETTO PER DIFETTO NEL PROCURATORE CHE L'HA SOTTOSCRITTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - FALSITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO AL PROCURATORE APPOSTO A MARGINE DEL PRECETTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - IRREGOLARITA DEL PRECETTO PER DIFETTO NEL PROCURATORE CHE L'HA SOTTOSCRITTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - FALSITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO AL PROCURATORE APPOSTO A MARGINE DEL PRECETTO.*
Costituisce opposizione agli Atti esecutivi quella diretta contro i singoli Atti di esecuzione e che riguardi, non soltanto la irregolarita formale, ma qualunque altra irregolarita o vizio dell'atto, anche di ordine sostanziale. Deve, pertanto, essere considerata opposizione agli Atti esecutivi, e non all'esecuzione, quella con la quale si deduce l'irregolarita del precetto, quale atto preliminare all'esecuzione e quale presupposto estrinseco del processo esecutivo, per essere il procuratore che lo ha sottoscritto privo, per qualsiasi ragione, e quindi anche per difetto o irregolarita della procura, del potere di rappresentanza processuale a nulla rilevando, ai fini di tale qualificazione dell'opposizione, che la pretesa nullita si rifletta sulla legittimazione processuale della parte. -nella specie, con l'opposizione era stata eccepita la falsita della sottoscrizione del mandato al procuratore apposto a margine del precetto-.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)