Sez. 2, Sentenza n. 292 del 24/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207139 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Elemento favorevole" all'imputato - Nozione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di procedimento applicativo delle misure cautelari, nella nozione di "elemento favorevole" all'imputato - la cui omessa valutazione può assurgere a causa di nullità del provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen. - rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente assertori e defatigatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)