Sez. 5, Sentenza n. 260 del 25/01/1996 Cc. (dep. 27/02/1996) Rv. 203956 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Nuova formulazione dell'art. 309, quinto comma cod. proc. pen. - Trasmissione, entro cinque giorni, degli atti presentati ex art. 291, primo comma cod. proc. pen. e degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato - Nozione di elemento favorevole - Natura oggettiva - Necessità - Negazione e prospettazioni alternative - Elementi favorevoli - Negatoria dell'accusa - Elemento favorevole - Insussistenza - Mancata trasmissione - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., nuova formulazione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In tema di riesame, l'art. 309, quinto comma cod. proc.pen., così come sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, dispone che l'autorità procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso che potesse considerarsi elemento favorevole sopravvenuto l'interrogatorio di garanzia, nel quale l'indagato si era limitato a contrastare il fondamento degli addebiti mossigli e che si fosse prodotta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dello art. 309, decimo comma cod. proc. pen., novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, per effetto della mancata trasmissione del relativo processo verbale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)